Chi è e che cosa può fare il Diacono?
Non è rara la richiesta sull’identità e il ministero del diaconato.
Ecco alcune informazioni utili:
Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine (gli altri due sono il presbiterato e l’episcopato). Può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio (diaconato transeunte, cioè di passaggio, ordinato) o rimanere un ruolo di “servizio” nella vita liturgica e pastorale e nelle opere sociali e caritative (diaconato permanente). Circa i gradi dell’Ordine sacro, il Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1554 : “Il termine sacerdos – sacerdote – designa, nell’uso attuale, i vescovi e i presbiteri, ma non i diaconi. Tuttavia, la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato ‘ordinazione’, cioè dal sacramento dell’Ordine”.
• Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi degli apostoli. Ne parlano anche i padri della Chiesa. Per sant’Ignazio di Antiochia, ad esempio, una Chiesa particolare senza vescovo, presbitero e diacono sembra impensabile. Testimonianze sono pure presenti nei diversi Concili e nella prassi ecclesiastica. Dal V secolo, però, per diversi motivi, il diaconato conobbe un lento declino, finendo con il rimanere solo come tappa intermedia per i candidati all’ordinazione sacerdotale. Il Concilio di Trento (1545-1563) dispose che il diaconato permanente venisse ripristinato, ma tale prescrizione non trovò concreta attuazione. Fu il Concilio Vaticano II a ristabilire il diaconato.
• Gli aspiranti al diaconato devono ricevere un’accurata preparazione a norma del diritto. In molte diocesi il percorso formativo – umano, spirituale, dottrinale e pastorale – dura almeno cinque anni e prevede lo studio teologico, un tirocinio nelle comunità parrocchiali, oltre a incontri di approfondimento.
• Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade “diaconía della liturgia, della predicazione e della carità”, con cui serve “il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio”. Pertanto, il diacono, “secondo le disposizioni della competente autorità”, può “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura.
• Il candidato al diaconato transeunte deve essere celibe e può essere ammesso all’ordinazione solo dopo aver compiuto i 23 anni di età. I diaconi permanenti, invece, possono essere ordinati sia tra i battezzati celibi, sia tra coloro che sono già sposati; se però sono celibi, dopo l’ordinazione non possono più sposarsi. Similmente non si può più risposare il diacono rimasto vedovo. Per diventare diacono l’età minima è di 25 anni per i celibi e di 35 per le persone sposate, previo consenso della moglie.